NORMATIVA SINTETICA DI RIFERIMENTO PER DIAGNOSI ENERGETICHE
UNI CEI 11339 :2009 Gestione dell’energia
UNI CEI 11352:2014 Gestione dell’energia
UNI CEI EN 15900:2010 Servizi di efficienza energetica
UNI CEI EN 16212:2012 Calcoli dei risparmi e dell’efficienza energetica
UNI CEI EN 16231:2012 Metodologia di benchmark dell’efficienza energetica
UNI EN ISO 19011:2012 Linee guida per audit di sistemi di gestione
UNI CEI/TR 11428:2011 Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche
UNI CEI EN 16231:2012 Metodologia di benchmarking dell’efficienza energetica
UNI CEI EN 16212:2012 Calcoli dei risparmi e dell’efficienza energetica
UNI CEI EN 16247.1 -2012 Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali
UNI CEI EN 16247.2 -2014 Diagnosi energetiche – Parte 2: Edifici
UNI CEI EN 16247.3 -2014 Diagnosi energetiche – Parte 3: Processi
UNI CEI EN 16247.3 -2014 Diagnosi energetiche – Parte 4: Trasporto
UNI CEI/TR 11300- 1-2-3-4:2014
UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di gestione dell’energia
ISO 50002 Diagnosi energetiche
UNI ISO 50003:2015 Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti per organismi che forniscono audit e certificazione dei sistemi di gestione dell’energia.
UNI ISO 50004:2015 Sistemi di gestione dell’energia – Linee guida per l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento di un sistema di gestione dell’energia
UNI ISO 50006:2015 Sistemi di gestione dell’energia – Misurazione della prestazione energetica utilizzando il consumo di riferimento (Baseline – EnB) e gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) – Principi generali e linee guida
UNI ISO 50015:2015 Sistemi di gestione dell’energia – Misura e verifica della prestazione energetica delle organizzazioni – Principi generali e linee guida
DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI DIAGNOSI ENERGETICA PER GLI EDIFICI bozza CTI
SINTESI NORMATIVA DI RIFERIMENTO (D.LGS. 102/2014),
attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica), in conformità alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 e alle ulteriori norme di cui all’Art.12 comma 3 dello stesso Decreto.
Art. 8.3
Entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, le grandi imprese e le imprese energivore sono tenute a eseguire una diagnosi energetica dei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale … e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
La diagnosi deve essere condotta in conformità a quanto disposto dall’Allegato 2 del Dlgs 102/2014.
Art.8.7
Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall’anno 2016 comunica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.
La diagnosi energetica deve essere effettuata da:
- società di servizi energetici (ESCo), secondo UNI 11352
- esperti in gestione dell’energia, secondo UNI 11339 (EGE, Esperti in Gestione dell’Energia)
- oppure ancora da auditor energetici (in fase di definizione)
L’obbligo non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con l’Allegato 2 al Dlgs 102/2014.
In caso di inottemperanza:
Le Imprese che non effettuano la diagnosi sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro … e devono ottemperare in ogni caso entro 6 mesi.
Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi Grandi Imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’articolo 8 del D.lgs. 102/2014.
Imprese associate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa associata in quota proporzionale alla percentuale che ne detengono o per cui sono detenute.
- UNI CEI 11339 :2009
- UNI CEI 11352:2014
- UNI CEI EN 15900:2010
- UNI CEI EN 16212:2012
- UNI CEI EN 16231:2012
- UNI CEI EN 16247-1:2012
- UNI CEI EN 16247-2:2014
- UNI CEI EN 16247-3:2014
- UNI CEI EN 16247-4:2014
- UNI CEI EN ISO 50001 :2011
- UNI CEI TR 11428 :2011
- UNI EN ISO 19011:2012
Gestione dell’energia – Esperti in gestione dell’energia
Requisiti generali per la qualificazione
La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze.
La liberalizzazione e la globalizzazione dei mercati richiedono, in misura sempre crescente, figure professionali capaci di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, dotate della capacità di mantenersi continuamente e costantemente aggiornate sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della normativa in modo da poter impostare una efficiente gestione dell’energia presso qualsiasi organizzazione.
Gestire l’energia con successo richiede l’impegno di tutte le persone che lavorano per l’organizzazione o per conto di essa, soprattutto partendo dal più alto livello direttivo. In particolare l’alta direzione dovrebbe definire la politica energetica dell’organizzazione e assicurare che un sistema di gestione dell’energia venga attuato nel migliore dei modi. In questo contesto, l’alta direzione dovrebbe designare una specifica figura, dotata di adeguata autorità e responsabilità: l’Esperto in Gestione dell’Energia.
La presente norma:
- fornisce le linee guida sui principi delle attività di gestione razionale ed efficiente dell’energia in termini di conoscenze e competenze degli “esperti in gestione dell’energia”;
- consente agli aspiranti “esperti in gestione dell’energia” di comprovare e mettere in evidenza il proprio livello di competenza ed esperienza attraverso un processo di qualificazione chiaramente definito;
definisce le modalità per il riconoscimento-mantenimento di tale livello di qualificazione.
Gestione dell’energia
Società che forniscono servizi energetici (ESCO)
Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell’organizzazione e dei contenuti dell’offerta di servizio
La norma definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle società di servizi energetici (ESCO: Energy Service COmpany) che forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica conformi alla UNI CEI EN 15900, con garanzia dei risultati.
In particolare essa descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire ai propri clienti i servizi di efficienza energetica e le particolari attività descritte nella norma.
La norma fornisce inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO e i contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di miglioramento dell’efficienza energetica che una ESCO deve garantire.
Servizi di efficienza energetica
Definizioni e requisiti
La norma introduce le definizioni e specifica i requisiti minimi per un servizio di miglioramento dell’efficienza energetica.
Essa non descrive i requisiti del fornitore del servizio, ma individua e definisce le principali fasi del processo di fornitura del servizio evidenziandone le caratteristiche fondamentali.
Calcoli dei risparmi e dell’efficienza energetica
Metodi top-down (discendente) e bottom-up (ascendente)
La norma ha lo scopo di fornire un approccio generale per i calcoli dei risparmi e dell’efficienza energetica utilizzando metodologie standard di tipo top-down (discendenti) e bottom-up (ascendenti).
L’impostazione generale della norma ne permette l’applicazione ai risparmi energetici negli edifici, nelle automobili, nei processi industriali, ecc.
Il suo campo di applicazione riguarda il consumo energetico in tutti gli usi finali, non riguarda invece la fornitura di energia considerando quindi i risparmi sull’energia fornita al consumatore finale.
Alcune forme di energia rinnovabile “a valle del contatore” (ad esempio l’energia termica proveniente da pannelli solari) riducono l’energia in ingresso al sistema perciò possono essere prese in considerazione nel calcolo dei risparmi energetici.
La norma può essere utilizzata sia per valutazioni ex-post di risparmi già realizzati sia per valutazioni ex-ante di risparmi attesi.
La norma non è utilizzabile per calcolare i risparmi energetici di singole unità famigliari, aziende o altri consumatori finali.
Metodologia di benchmarking dell’efficienza energetica
La norma definisce i requisiti e fornisce raccomandazioni sulla metodologia di benchmarking dell’efficienza energetica.
Lo scopo del benchmarking è l’individuazione di dati chiave e indicatori del consumo energetico.
Gli indicatori possono essere sia tecnici che comportamentali, qualitativi e quantitativi, e devono essere mirati alla comparazione delle prestazioni.
Il benchmarking può essere sia interno (relativo ad una determinata organizzazione) o esterno (tra organizzazioni).
La norma si pone l’obiettivo di definire i confini dell’oggetto che si sta analizzando, con riferimento per esempio a strutture, attività, processi, prodotti, servizi e organizzazioni.
Inoltre fornisce indicazioni sui criteri da utilizzare per scegliere gli appropriati livelli di dettaglio per la raccolta delle informazioni, per la loro elaborazione e revisione in accordo con gli obiettivi dell’analisi stessa.
La norma non fornisce invece specifici requisiti prestazionali in merito all’uso dell’energia.
Per tutte le attività collegate a processi di miglioramento continuo si deve invece fare riferimento ai sistemi di gestione dell’organizzazione, quali per esempio la UNI CEI EN ISO 50001:2011.
Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali
La norma definisce i requisiti, la metodologia comune e i prodotti delle diagnosi energetiche.
Si applica a tutte le forme di aziende ed organizzazioni, a tutte le forme di energia e di utilizzo della stessa, con l’esclusione delle singole unità immobiliari residenziali.
Essa definisce i requisiti generali comuni a tutte le diagnosi energetiche.
I particolari requisiti per diagnosi energetiche specifiche relative a edifici, processi industriali e trasporti, completeranno i requisiti generali qui descritti attraverso successive parti della norma.
Diagnosi energetiche
Parte 2: Edifici
La norma si applica alle diagnosi energetiche specifiche per gli edifici.
Essa definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi energetica relativa a un edificio o a un gruppo di edifici, escludendo le singole residenze private.
Essa deve essere applicata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche Parte 1: Requisiti generali”, che la integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.
Altra norma di riferimento specifica è la EN 15603 “Prestazione energetica degli edifici – Consumo energetico globale e definizione dei metodi di valutazione energetica”
Diagnosi energetiche
Parte 3: Processi
La norma definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi energetica nell’ambito di un processo industriale, relativamente a:
- a) organizzare e condurre una diagnosi energetica;
- b) analizzare i dati ottenuti con la diagnosi energetica;
- c) riportare e documentare i risultati della diagnosi energetica.
La norma si applica ai luoghi in cui l’uso di energia è dovuto al processo.
Essa deve essere usata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.
Diagnosi energetiche
Parte 4: Trasporto
La norma determina i requisiti, la metodologia e la reportistica specifici per le diagnosi energetiche nel settore dei trasporti e affronta ogni situazione in cui viene effettuato uno spostamento, a prescindere da chi sia l’operatore (compagnia pubblica o privata) o dalla attività preminente dell’operatore (se l’operatore si dedica esclusivamente al trasporto oppure se esso costituisca un’attività complementare).
Le procedure in essa descritte si applicano alle diverse modalità di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, aereo), oltre che ai differenti ambiti (locale, a lunga distanza) e all’oggetto trasportato (fondamentalmente merci e persone).
La norma deve essere applicata congiuntamente alla EN 16247-1 “Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali”, che integra e rispetto alla quale fornisce ulteriori requisiti.
Sistemi di gestione dell’energia
Requisiti e linee guida per l’uso
La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell’energia con l’obiettivo di consentire ad un’organizzazione di perseguire, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo in questa l’efficienza energetica nonché il consumo e l’uso dell’energia.
La norma definisce i requisiti applicabili all’uso e consumo dell’energia, includendo l’attività di misurazione, di documentazione e di reportistica, di progettazione e d’acquisto per le attrezzature, i processi e il personale che contribuiscono alla definizione della prestazione energetica.
Essa si applica a tutti i fattori che concorrono a determinare la prestazione energetica e che possono essere controllati e influenzati dall’organizzazione.
La norma però non definisce specifici criteri di prestazione energetica.
Essa è stata sviluppata per essere utilizzata in maniera indipendente anche se può essere integrata con altri sistemi di gestione.
La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante autovalutazione e autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del proprio sistema di gestione dell’energia.
La norma fornisce inoltre delle linea guida per il suo utilizzo.
Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche
Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica
La norma definisce i requisiti essenziali di ogni diagnosi energetica e della relativa procedura, armonizzando in tal modo le varie metodologie per le diagnosi energetiche nonché la documentazione da produrre.
Si applica al settore terziario, industriale, residenziale ed alle organizzazioni pubbliche.
La norma tecnica si applica a tutti i sistemi energetici, a tutti i vettori di energia e a tutti gli usi dell’energia.
Non definisce requisiti specifici per le diagnosi energetiche relative a edifici, processi produttivi, trasporti.
Linee guida per audit di sistemi di gestione
La norma fornisce linee guida sulle diagnosi dei sistemi di gestione, compresi i principi dell’attività di audit, la gestione dei programmi di audit e la conduzione degli audit di sistemi di gestione
Essa fornisce altresì una guida per la valutazione delle persone coinvolte nel processo di audit, incluse la persona che gestisce il programma di audit, gli auditor e i gruppi di audit,
La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che abbia l’esigenza di condurre audit di sistemi di gestione o di gestire un programma di audit,
È possibile l’applicazione della norma ad altri tipi di audit, posto che sia prestata particolare attenzione alla specifica competenza richiesta.